Multa per eccesso di velocità – QUI LA SOLUZIONE

autovelox multa per eccesso di velocità

In questo articolo affrontiamo un argomento molto delicato con la relativa soluzione per tutti gli automobilisti: la multa per eccesso di velocità. 

Per esperienza di innumerevoli casi sappiamo cosa comporta psicologicamente ricevere un verbale per eccesso di velocità. Quale è  la sensazione quando c’è la decurtazione dei punti patente.  Oppure, peggio ancora, la sospensione della patente. Diciamo subito che  La multa per eccesso di velocità può essere annullata.  Prendiamo spunto dal principio sancito per l’ennesima volta dal Giudice di Pace (di Avellino) in una causa avente ad oggetto un ricorso avverso un verbale al codice della strada per eccesso di velocità. Principio che ha (ancora oggi) dell’innovativo. 

La vittoria e l’annullamento della multa per eccesso di velocità si è fondata (sulla riaffermazione) di un principio noto agli addetti ai lavori. L’ automobilista,  ha evitato la sospensione della patente con il consequenziale annullamento del verbale.

Multa per eccesso di velocità … parola ai giudici !

Tutto ruota intorno all’interpretazione data dal Giudice di Pace riguardo gli elementi di prova. Quelli cioè che attestano la situazione di fatto al momento dell’infrazione.  In buona sostanza le prove fornite dalle Pubbliche Amministrazioni nel loro atto difensivo.

Ma quali sono queste prove sulla base delle quali il giudice ha dato torto alla pubblica amministrazione? Queste sono state le fotografie scattate al momento della (presunta) infrazione. Dopo attenta analisi il Giudice ha ritenuto che non sono state ritenute valide per rappresentare gli eventi. A ben vedere il principio fa ben sperare per tutti quanti si ritroveranno a ricevere verbali per violazione al c.d.s. (Codice della strada) per eccesso di velocità. Ci stiamo riferendo all’art. 142 del c.d.s. – Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Le argomentazioni di seguito fornite, a dire il vero, possono tranquillamente essere utili per chi è stato sanzionato per violazione dell’art. 142 per il  comma 7, il comma 8 ed il successivo comma 9.

Esaminando la sentenza emessa daI Giudice di Pace in questione,  che a dirla tutta ha ripreso un principio favorevole agli automobilisti già da tempo esistente nelle aule giudiziarie – vedi Cassazione Civile, seconda sezione – nr. 14514 del 2009si è riaffermato un principio che, come detto, può essere utilizzato per tutti i verbali avente ad oggetto l’eccesso di velocità. Principio utile, quindi, per gli automobilisti che sono stati multati per eccesso di velocità dalle apparecchiature autovelox installate sulle strade italiane tanto quelle mobili, che (con le dovute verifiche) quelle fisse.

Come è noto, infatti, quando si riceve il verbale per violazione dell’art. 142 comma 9, eccesso di velocità, vi è la possibilità di ritirare dall’organo accertatore, le fotografie scattate al momento dall’apparecchiatura installata ( autovelox fissi e mobili)

Il principio in sentenza che annulla la multa.

“Le foto devono essere, sia quella della violazione, eseguita perpendicolarmente al senso di marcia del veicolo per essergli conferita piena prova sull’effettività che il veicolo e solo esso abbia interagito con i raggi o magneti di rilevamento, sia quindi una serie di foto che riconducano sempre ineccepibilmente all’ultimo fotogramma l’identificazione dei dati d’immatricolazione del veicolo”.


Cosa si può dunque contestare nel ricorso?

Noi di multa ko abbiamo ottenuto innumerevoli sentenze favorevoli relativamente a multe emesse per eccesso di velocità. I nostri pareri sono stati, quasi nella totalità, sempre condivisi dai Giudici di Pace e dai Prefetti di tutta Italia. I provvedimenti con i quali sono state annullate le multe per eccesso di velocità,  raramente sono stati oggetto di impugnazione da parte della Pubblica Amministrazione.

Il motivo di contestazione del presente articolo lo abbiamo specificato nei nostri scritti difensivi/ricorsi innanzi ai Prefetti e ai Giudice di pace più è più volte. Le foto devono essere diverse e complete (rappresentare tutta la sequenza dell’azione). Non possono e non devono semplicemente rappresentare l’autovettura e lo zoom sulla targa. Questo è invece quello che avviene nella totalità dei verbali emessi per eccesso di velocità.

Si assiste, infatti, alla produzione da parte della Pubblica Amministrazione esclusivamente di un fotogramma del veicolo. Solitamente un secondo fotogramma che rappresenta uno zoom del primo che inquadra la targa. Nulla di più illegittimo.

 

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Fonti Normative art. 142

comma 7:Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita’, ovvero supera i limiti massimi di velocita’ di non oltre 10 km/h, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173″.
comma 8: “Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694))”.
comma 9: “Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”.

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