mancata omologazione “Targa System 4.0”: niente accertamento delle violazioni del codice della strada

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Il Tribunale di Pistoia ha emesso una sentenza il 15 ottobre 2020, che respinge l’appello di D.T. avverso la decisione del Giudice di Pace di Pistoia n. 703/2019 del 22 ottobre 2019. La vicenda riguarda la contestazione di una presunta violazione dell’art. 80 del Codice della Strada, comma 14, basata su un verbale di accertamento emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Agliana.

Contesto:
La controversia principale ruota attorno alla legittimità del sistema di rilevamento delle violazioni denominato “Targa System 4.0″. D.T. sostiene che questo sistema non sia omologato né approvato per il rilevamento delle violazioni al Codice della Strada e che la contestazione della violazione sia avvenuta in modo difforme dalle disposizioni normative.

Le Argomentazioni del Tribunale:
Il Tribunale ha respinto le argomentazioni dell’appellante, sostenendo che l’accertamento della violazione non è stato effettuato tramite il sistema “Targa System 4.0”, bensì dagli agenti accertatori consultando direttamente la banca dati. Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto che la contestazione della violazione è avvenuta successivamente, a seguito di un invito ex art. 180 del Codice della Strada, comma 8.

Il Tribunale ha chiarito che, nonostante il sistema “Targa System 4.0” non sia omologato per un’accertamento autonomo, può essere utilizzato come ausilio per l’operatore di polizia stradale. La sentenza sottolinea che la contestazione della violazione è stata integrata con verifiche presso gli uffici della Polizia Municipale.

I Motivi di Ricorso e la Decisione del Tribunale:
Il ricorrente ha presentato otto motivi, sostenendo violazioni normative e errori nella valutazione della contestazione. Il Tribunale ha esaminato dettagliatamente ciascun motivo e ha respinto l’intero ricorso.

Tra i motivi, si discute la presunta contestazione differita della violazione, ma il Tribunale ha chiarito che la contestazione è avvenuta contestualmente al controllo presso gli uffici di polizia. Inoltre, il Tribunale ha respinto l’idea che l’utilizzo del sistema “Targa System 4.0” comportasse una violazione normativa, poiché è stato impiegato come strumento di supporto e non autonomamente per l’accertamento.

Cosa dispone l’art. 80 ?

14. Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 694. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti [ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione]. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e’ sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. E’ consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 a euro 7.993. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Il principio di diritto che può essere utile per annullare il verbale per violazione dell’art. 80 comma 14 cds.

In tema di violazione dell’ art. 80, comma 14 del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato “Targa System 4.0” ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un’ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti.

Conclusioni:
La sentenza del Tribunale di Pistoia conferma la regolarità della contestazione delle violazioni al Codice della Strada, respingendo le argomentazioni avanzate da D.T. La decisione sottolinea l’importanza dell’invito ex art. 180 del Codice della Strada, comma 8, come strumento legittimo per completare l’accertamento delle violazioni.

La pronuncia del Tribunale ha rafforzato il principio che, sebbene il sistema “Targa System 4.0” non possa autonomamente contestare violazioni, può costituire una risorsa per gli operatori di polizia nel processo di accertamento. La sentenza contribuisce al dibattito sulla legalità dei sistemi tecnologici nell’applicazione della normativa stradale.

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