Investimento di un pedone: C’è corresponsabilità se il conducente guidava contromano e il pedone non attraversava sulle strisce?
L’ATTRAVERSAMENTO SULLE STRICE?
L’investimento di un pedone rappresenta una delle situazioni più delicate e complesse nel diritto della circolazione stradale. La giurisprudenza ha spesso dovuto chiarire i confini della responsabilità, specialmente nei casi in cui entrambe le parti sembrano aver violato le norme del Codice della Strada. Tuttavia, in una recente pronuncia, è stato ribadito un principio importante: se il conducente del veicolo circolava in senso contrario rispetto alla direzione di marcia prevista, la responsabilità esclusiva dell’incidente ricade su di lui, anche se il pedone non stava attraversando sulle strisce pedonali.
Il principio di diritto
Il principio di diritto sancito è il seguente:
“In caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo che procede contromano, la condotta del pedone che non abbia attraversato sulle strisce pedonali non rileva ai fini della corresponsabilità, in quanto l’infrazione commessa dal conducente rappresenta un comportamento gravemente anomalo che interrompe il nesso causale tra la condotta del pedone e l’evento dannoso.”
Argomentazione giuridica riguardante l’investimento di un pedone
Il cuore della questione sta nel nesso di causalità e nella rilevanza della condotta delle parti. Quando un conducente viola una regola fondamentale della circolazione stradale, come quella di procedere nel corretto senso di marcia, si configura una condotta gravemente colposa, idonea a escludere ogni eventuale corresponsabilità del pedone.
Il Codice della Strada, agli articoli 143 e 190, stabilisce rispettivamente:
Art. 143: i veicoli devono mantenere rigorosamente la propria destra della carreggiata, salvo diverse indicazioni.
Art. 190: i pedoni sono obbligati a utilizzare le strisce pedonali o gli attraversamenti segnalati, dove presenti, per attraversare la strada.
Nonostante quest’ultimo obbligo, l’attraversamento fuori dalle strisce non può ritenersi causalmente rilevante quando il veicolo coinvolto si trova a circolare in una posizione che il pedone non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere.
La giurisprudenza sull’investimento di un pedone
La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che la guida contromano rappresenta un’infrazione grave, in grado di compromettere l’affidamento sulla normale condotta degli utenti della strada. In una sentenza recente (Cass. Civ., Sez. III, n. XXXX/202X), la Suprema Corte ha ribadito che:
1. Il pedone deve poter fare affidamento su un minimo di prevedibilità nella condotta dei conducenti: attraversare al di fuori delle strisce è certamente un comportamento censurabile, ma non esime il conducente dalla responsabilità primaria se la sua condotta è altamente irregolare e pericolosa.
2. La violazione delle regole basilari della circolazione prevale su altre infrazioni minori: il comportamento del conducente che procede contromano integra un rischio talmente elevato da superare ogni valutazione di eventuale imprudenza del pedone.
3. Nesso di causalità interrotto: l’anomalia del comportamento del conducente interrompe il nesso di causalità tra l’omissione del pedone e l’evento lesivo, rendendo quest’ultimo irrilevante ai fini della corresponsabilità.
Conclusioni sul caso specifico – attraversamento di un pedone sulle strisce
Questa interpretazione della legge e della giurisprudenza mira a garantire un approccio rigoroso verso le condotte di guida che violano gravemente le regole basilari della circolazione stradale. È un principio che tutela la sicurezza dei pedoni, rafforzando la responsabilità dei conducenti in situazioni di palese irregolarità.
L’importanza di questa pronuncia risiede nel sottolineare che l’obbligo di prudenza e il rispetto delle norme da parte degli automobilisti non possono mai essere sacrificati, anche a fronte di comportamenti discutibili da parte dei pedoni.