Guida in stato di ebrezza o alterazione da stupefacenti: criteri per la determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità

Fatta la premessa, la sentenza del 31 gennaio 2018 della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione della Corte di Appello di Firenze, limitatamente alla durata del lavoro di pubblica utilità. La Corte di Appello, in sede rescissoria, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Monsummano Terme, rideterminando la pena inflitta al sig. M.A. per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Cosa aveva eccepito il ricorrente sulla durata della pena per lavoro di pubblica utilità?

Il ricorrente aveva eccepito l’errata applicazione dei criteri di calcolo per la conversione della pena nel lavoro di pubblica utilità, derivante dall’erronea applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte di Appello aveva erroneamente utilizzato i criteri di ragguaglio previsti dall’art. 135 c.p., D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 54 e 58, anziché quelli specificamente indicati dall’art. 186, comma 9 bis.

La Corte di Cassazione ha sottolineato che, in caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, i criteri di ragguaglio devono essere quelli esclusivamente previsti dall’art. 186, comma 9 bis. Tale disposizione dispone che “il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità”.

In seguito a questa rettifica, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione impugnata e ha rideterminato direttamente la durata del lavoro di pubblica utilità a quattro mesi e quattro giorni, pari a 248 ore. La sentenza, depositata il 13 settembre 2018, rappresenta un chiaro richiamo al rispetto dei corretti criteri di calcolo nelle condanne per reati di guida in stato di ebbrezza, sottolineando l’importanza di applicare le disposizioni specifiche previste dalla legge.

Ai fini della determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, i criteri di ragguaglio sono quelli previsti, in via esclusiva e diretta, dal comma 9-bis dell’articolo 186 citato, secondo il quale “in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità”.

Fonte: Guida al diritto 2018, 45, 103

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