Falsa dichiarazione all’ufficio del P. R. A. di essere proprietario di auto quale reato?

dichiarazione fittizia art. 94 bis codice della strada

Commento alla sentenza della Cassazione penale sez. V, 31/05/2017, n.37944 ed il reato di falso ideologico da parte del soggetto che dichiara all’ufficio del P. R. A. di essere proprietario di auto di cui è l’intestatario fittizio

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza il 31 maggio 2017, in seguito alla condanna di B.D.A. per reati di falso ideologico in atti pubblici. La decisione ha respinto il ricorso presentato dal difensore di B.D.A., che contestava la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Il caso riguarda l’intestazione fittizia di 2.069 veicoli, di proprietà di altri soggetti, inducendo in errore i pubblici ufficiali nel rilasciare documenti di circolazione. In questo articolo, esamineremo i principali punti della sentenza e le argomentazioni presentate dalla Corte di Cassazione.

**Il Contesto Giuridico:**
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sulla base dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 94-bis C.d.S., che proibisce l’intestazione fittizia dei veicoli. La norma prevede sanzioni amministrative per chi richiede o ottiene documenti in violazione di tale divieto.

**La Specificità del Caso:**
La difesa contestava l’applicazione di questa norma, sostenendo che la condotta di B.D.A. doveva essere considerata un illecito amministrativo, non un reato penale. Tuttavia, la Corte ha chiarito che la clausola di riserva espressa nella norma (“salvo che il fatto costituisca reato”) esclude l’applicazione del principio di specialità tra illecito amministrativo e illecito penale.

**Differenza tra Illecito Amministrativo e Reato Penale:**
La sentenza ha sottolineato che l’illecito amministrativo punisce chi richiede documenti in violazione della norma, mentre il reato contestato a B.D.A. riguarda la falsità ideologica nelle dichiarazioni che hanno portato alla formazione di atti pubblici falsi. In particolare, l’imputato ha dichiarato di essere il proprietario di veicoli che non possedeva effettivamente, inducendo in errore i pubblici ufficiali.

**Principio di Specialità:**
La Corte ha chiarito che la clausola di riserva espressa nella norma specifica regola la specialità tra illecito amministrativo e illecito penale. Nel caso specifico, l’illecito penale di falsità ideologica in atti pubblici presenta un “quid pluris” rispetto all’illecito amministrativo di intestazione fittizia di veicoli.

Principio che risolve il quesito:
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale – e non l’illecito amministrativo di cui all’art. 94-bis del codice della trada – la condotta di colui che dichiari all’operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di alcune autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo l’intestatario fittizio per effetto di operazioni di compravendita simulata.

**Conclusione:**
La sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di B.D.A. e respinto il ricorso del difensore, stabilendo che il reato contestato era diverso dall’illecito amministrativo invocato. L’analisi della Corte ha fornito chiarezza sulla distinzione tra illecito amministrativo e reato penale, basandosi sulla specifica clausola di riserva espressa nella norma. La decisione ha importanti implicazioni sulla giurisprudenza relativa a casi di intestazione fittizia di veicoli e contribuisce a stabilire i confini tra le due categorie di illeciti.

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