Autorizzazione ZTL ad Ncc di un comune diverso

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La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, depositata il giorno 2 maggio 2019, ha scatenato un dibattito legale intorno alla disparità di trattamento tra operatori di noleggio con conducente (NCC) autorizzati nelle ZTL da diversi comuni. Il caso riguardava un’appellazione del Comune di (OMISSIS) contro (OMISSIS) S.r.l., in merito all’ordinanza ingiunzione n. 1220912011 del 20 aprile 2012, che contestava la violazione di norme relative alla circolazione di natanti nel territorio comunale di (OMISSIS).

La concessione dell’autorizzazione da parte di un comune diverso.

Il Tribunale di Venezia aveva respinto l’appello del Comune di (OMISSIS), evidenziando una disparità di trattamento ingiustificata tra gli operatori NCC autorizzati dal Comune di (OMISSIS) e quelli autorizzati da altri comuni. Tale disparità era stata segnalata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che aveva rilevato distorsioni concorrenziali senza giustificazioni adeguate.

La Corte Suprema di Cassazione, nel decidere sulla questione, ha affrontato diversi motivi di ricorso avanzati dal Comune di (OMISSIS). Tra questi, vi erano censure riguardanti la violazione del diritto dell’Unione Europea, della Costituzione italiana e delle leggi nazionali, nonché la falsa applicazione delle normative locali in materia di noleggio con conducente.

La sentenza ha ribadito che le disposizioni locali non devono andare oltre le competenze statali e regionali, mantenendo coerenza con i principi stabiliti a livello nazionale e comunitario. In particolare, l’ordinanza 310/2006 del Comune di (OMISSIS) è stata considerata illegittima in quanto creava una disparità di trattamento ingiustificata tra operatori NCC autorizzati da differenti comuni.

Il principio che risponde al quesito – Autorizzazione ZTL ad Ncc di un comune diverso.

“Nel caso in cui un comune istituisca disposizioni che limitino l’accesso alle acque lagunari del territorio comunale, è necessario che tali disposizioni rispettino i principi stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di trasporto non di linea. Laddove tali disposizioni creino una disparità di trattamento tra operatori NCC autorizzati dal comune istituente le norme e quelli autorizzati da altri comuni, senza giustificazione ragionevole in termini di tutela ambientale o di sicurezza dei trasporti, possono essere considerate illegittime per contrasto con le norme comunitarie poste a tutela della concorrenza e del mercato. Inoltre, la discrezionalità concessa agli enti locali nella regolamentazione del traffico veicolare non può essere esercitata in modo da discriminare ingiustificatamente gli operatori in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri comuni.”

L’importanza della decisione della Corte Suprema di Cassazione risiede nel suo chiarimento riguardo alla necessità che le normative locali si conformino ai principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e mercato. La sentenza ha contribuito a rafforzare l’eguaglianza di trattamento tra gli operatori economici operanti in diversi contesti territoriali, promuovendo così una maggiore equità e trasparenza nel settore del noleggio con conducente.

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