Art. 77 – Controlli di conformità al tipo omologato

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l’efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l’omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell’omologazione.

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (3) a euro 3.464 (3). (2)

3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (3) a euro 678 (3). E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 (3) a euro 3.382 (3) chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.


(1) Articolo così da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.
(2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. 
(3) Il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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