Art. 50 – Velocipiedi (2)

1.  I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. (1)

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. (3)


(1) Questo comma è stato così sostituito dalla L. 3 febbraio 2003, n. 14 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 698, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l’efficacia di tale ultima disposizione vedi l’ art. 1, comma 699, della medesima L. n. 178/2020.
(2) Per l’equiparazione dei monopattini ai velocipedi di cui al presente articolo, vedi l’ art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a-septies), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

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