Art.28 – Obblighi dei concessionari di determinati servizi (1)

  1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l’obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall’ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2) o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all’esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.
  2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall’ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l’onere relativo allo spostamento dell’impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l’esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

(1) Vedi art. 69 reg. cod. strada.
(2) Il Ministero dei trasporti e della navigazione è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Hai ricevuto una multa a proposito del Art.28 – Obblighi dei concessionari di determinati servizi (1)?

Compila il modulo e premi INVIA

Data richiesta:10/10/2024 10:59 pm
Numero della multa:
Data ricezione multa (a mano o a mezzo posta):
INSERISCI QUI GLI ARTICOLI DEL CODICE STRADALE CHE TI HANNO CONTESTATO!
Prima Violazione
Seconda Violazione
Terza Violazione



Riceverai l'esito via email, lascia qui il tuo miglior indirizzo: