Art.26 – Competenza per le autorizzazioni e le concessioni (1)

  1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da altro ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l’eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.
  2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell’ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
  3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. (2)
  4. L’impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (3) se trattasi di linea ferroviaria, e sentito l’ente proprietario della strada. (4)

(1) A norma dell’art. 234, co. 2, di questo codice, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall’1 luglio 1993.
(2) Per le strade correnti all’interno di centri abitati con più di diecimila abitanti la competenza è già del comune a norma dell’art. 2, co. 7, di questo codice, in quanto “strade comunali” rientranti nella classifica di tipo D, E ed F.
(3) I Ministeri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane sono accorpati nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(4) Le parole: “sentiti, … e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa” sono state soppresse dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dal 9 ottobre 2010.

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