Art. 173 – Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida. (1)

2. E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia. (2)  E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani. (5)

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (4) a euro 332 (4). (3)

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 (4) a euro 660 (4). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. (3)


(1) Comma così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120. Testo in vigore dal 19 gennaio 2013, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59. Il testo in vigore fino al 18 gennaio 2013 era il seguente:“1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.”
(2) Le parole: “nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.” sono state soppresse dalla L. 13 febbraio 2012, n. 11 e le parole “o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie” sono state inserite dalla L. 1 agosto 2002, n. 168.
(3) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l’importo è stato aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(4) Il presente importo è stato così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
(5) Comma così modificato dall’art. 90, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, dall’art. 1, comma 1, L. 13 febbraio 2012, n. 11 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. e-ter), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

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